(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere: "La Giunta regionale puo' altresi' consentire la caccia, da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola".