(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 31 del 9 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'art. 8 della  legge
regionale 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere:
  "La  Giunta  regionale  puo'  altresi'  consentire  la  caccia,  da
appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola".